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Erogazioni liberali alle Onlus

Erogazioni liberali alle Onlus

Redazione

ITALIA – Porte aperte alla deducibilita’ della trattenuta sullo stipendio Il dipendente che effettua donazioni in favore di una o piu’ Onlus tramite il proprio datore di lavoro puo’ optare, in alternativa alla detrazione del 19 per cento in occasione del conguaglio, anche per la deduzione dell’intera somma in sede di dichiarazione dei redditi. Lo precisa la risoluzione n. 160/E del 15 giugno. L’Agenzia delle Entrate torna, dunque, sulla possibilita’ di fruire di benefici fiscali in occasione di erogazioni liberali effettuate mediante trattenuta diretta sullo stipendio. Benefici fiscali concessi, tuttavia, a condizione che sia consentita la tracciabilita’ del versamento e la riferibilita’ dell’erogazione all’effettivo donante. A tale scopo, nel confermare le regole gia’ illustrate con la risoluzione n. 441/E del 2008, l’Amministrazione chiarisce che la scelta del dipendente, tra la detrazione o la deduzione, deve risultare da una espressa dichiarazione da lui sottoscritta, contenuta nel modulo di adesione all’iniziativa oppure in un apposito modulo ad hoc. Il datore di lavoro, dal canto suo, dovra’ farsi carico di far attestare da ogni Onlus l’entita’ complessiva dell’erogazione ricevuta dal singolo dipendente. Il testo della risoluzione e’ disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Su FiscoOggi.it sara’ pubblicato un articolo di approfondimento. Con risoluzione n. 441/E del 17 novembre 2008 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il datore di lavoro nella veste di sostituto d’imposta puo’ riconoscere, in sede di conguaglio, la detrazione corrispondente al 19% dell’importo da esso trattenuto al dipendente e versato per suo ordine e conto alla ONLUS a titolo di erogazione liberale ai sensi e nei limiti dell’articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR rispettando le procedure precisate nella stessa risoluzione. Cio’ posto si ritiene che la specifica procedura proposta nel caso di specie da ditte o enti interpellanti, analoga a quella descritta nella citata risoluzione n. xxx del xxxx, possa consentire, in via generale, al datore di lavoro di riconoscere in sede di conguaglio la detrazione corrispondente al 19 per cento dell’importo trattenuto al dipendente e versato alla ONLUS ai sensi e nei limiti dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR oppure in alternativa possa consentire al dipendente di fruire della deducibilita’ dal reddito complessivo della somma donata ai sensi dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Si formulano, tuttavia, al riguardo le seguenti osservazioni. Riguardo al punto f) della procedura proposta, in merito alla possibilita’ per il dipendente di scegliere tra la detrazione o la deduzione della somma da lui donata, si precisa che detta scelta deve risultare da una espressa dichiarazione sottoscritta dal dipendente, contenuta nel modulo di adesione oppure in un apposito modulo dalla quale risulti chiaramente la scelta operata dal dipendente per la detraibilita’ ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera i-bis) del TUIR o per la deducibilita’ dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Per quanto riguarda, infine, il punto g) della procedura proposta, in merito all’attestazione delle somme donate complessivamente da ciascun dipendente, si precisa che la l’Ente o società XXXX dovra’ farsi carico di far attestare da ogni ONLUS l’entita’ complessiva dell’erogazione ricevuta dal singolo dipendente e di consegnare a quest’ultimo la relativa ricevuta. Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinche’ le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

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