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Saldi, soldi, saldi

Saldi, soldi, saldi

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Si apre la stagione estiva dei ribassi, il momento più atteso per fare quello che molte donne definiscono “un buon affare”. I primi negozi d’Italia hanno cominciato a stracciare i prezzi di capi invernali ed estivi da magazzino e non per la gioia delle irriducibili fashion addicted che aspettano questo giorno per poter spendere il proprio stipendio in capi scontati.

Il fascino dello sconto non sta nell’effettivo valore del capo (spesso fondo di magazzino messo in vendita spacciandolo per collezione autunno/inverno exclusive) ma nell’idea di poter comprare capi per lo più inutili e datati, dato che si tratta di abiti e accessori delle stagioni precedenti, a prezzi irrisori: che affare!

Quante volte avremo sentito dire l’amica “attenta alle mode” parlare di quella pelliccia simil visione o lapin ( solo lei sa di cosa di tratti in realtà) presa scontata del 99% in quella super boutique in centro dove possono entrare solo le vips della città: fantascienza…

Lo sconto è una questione psicologica, e anche i numeri parlano chiaro: gli oltre 950 negozi della provincia di Arezzo che hanno aperto le danze in questi giorni hanno vissuto la crisi della recessione per tutta la stagione invernale e primaverile, e solo ora sta recuperando mettendo in bella mostra capi con prezzi interessanti. “Secondo le nostre stime – dice il direttore della Confcommercio di Arezzo Franco Marinoni – ogni famiglia spenderà in media 274 euro, per un valore complessivo che in provincia si aggira intorno ai 24milioni di euro, circa il 12% del fatturato annuo del settore abbigliamento e calzature”.

Per chi non avesse ancora chiaro cosa voglia dire “fare un affare” durante il periodo di saldo, ecco che Confcommercio pubblica dei principi semplici ed efficaci per non cadere nel tranello del prezzo stracciato, che spesso è sinonimo di capi datati o difettati.

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1. Cambi: la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (art. 1519 ter cod. civile introdotto da D.L.vo n. 24/2002). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. 2. Prova dei capi: non c’è obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. 3. Pagamenti: le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante qualora sia esposto nel punto vendita l’adesivo che attesta la relativa convenzione. 4. Prodotti in vendita: i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Tuttavia nulla vieta di porre in vendita anche capi appartenenti non alla stagione in corso 5. Indicazione del prezzo: obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

Carlotta Contrini

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